OGGETTO: Frequenza minima per la validità dell’anno scolastico 2023/2024.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Il Collegio Docenti, in data 12/09/2023, ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri in deroga ai termini di
assenza previsti per la validità dell’anno scolastico:
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